Chiunque intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro con uno straniero residente all’estero, deve presentare, allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della propria provincia, i seguenti documenti:
– modulo di richiesta nominativa;
– fotocopia del passaporto o altro documento di viaggio equivalente;
– copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero;
– impegno nei confronti dello Stato al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore in caso di rimpatrio.
Il lavoratore straniero deve essere già in possesso del visto rilasciato dal consolato italiano presso il suo Paese di origine o di residenza.
La perdita del posto di lavoro non priva il lavoratore straniero e i suoi familiari del permesso di soggiorno.
Infatti, sia in caso di licenziamento che di dimissioni volontarie, è possibile iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, comunque non inferiore a un anno (tranne che per il lavoro stagionale).